Cos'è L'impresa Sociale

L’impresa sociale, individuata dal Dlgs 155/06, non rappresenta un soggetto giuridico a sé, ma una nuova qualificazione che può essere assunta da soggetti costituiti con qualsiasi forma giuridica, in presenza delle seguenti condizioni:

Tra le diverse tipologie di soggetti che costituiscono il Terzo Settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore orientamento al mercato, dal momento che svolgono una normale attività imprenditoriale e si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori, di cui, dice la legge, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (cioè non prestato da volontari).
La maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali (L. 381/1991).
Le società cooperative si distinguono dalle altre società perché finalizzate al perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro.
Le cooperative sociali hanno in più la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, e come tali possono operare solo in taluni ambiti:

· gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A)
· svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B), che debbono essere almeno il 30% delle persone impiegate.

Esistono anche cooperative sociali di “tipo misto”, che rispondono ai requisiti di entrambe le tipologie, A e B, ma rappresentano un fenomeno minoritario.
Le cooperative sociali godono del regime tributario agevolato previsto per le ONLUS, di cui fanno parte di diritto.

1. Operatività nei settori considerati ad utilità sociale (art. 2 Dlgs 155/06)

· Istruzione, educazione e formazione (anche extra-scolastica)
· Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
· Valorizzazione del patrimonio culturale
· Turismo sociale
· Formazione universitaria e post-universitaria
· Ricerca ed erogazione di servizi culturali
· Servizi strumentali alle imprese sociali
· Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.

2. Divieto di distribuzione degli utili ai soci

dal momento che l’arricchimento che si persegue con l’impresa sociale è l’incremento del ben-essere delle collettività in cui si opera.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
· ditte individuali, a meno che non si tratti di Spa e Srl unipersonali
· società dirette o controllate da imprese for profit o P.A.

Tra le diverse tipologie di soggetti che costituiscono il Terzo Settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore orientamento al mercato, dal momento che svolgono una normale attività imprenditoriale e si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori, di cui, dice la legge, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (cioè non prestato da volontari).
La maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali (L. 381/1991).

Le società cooperative si distinguono dalle altre società perché finalizzate al perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro.

Le cooperative sociali hanno in più la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, e come tali possono operare solo in taluni ambiti:

· gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A)
· svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B), che debbono essere almeno il 30% delle persone impiegate.

Esistono anche cooperative sociali di “tipo misto”, che rispondono ai requisiti di entrambe le tipologie, A e B, ma rappresentano un fenomeno minoritario.
Le cooperative sociali godono del regime tributario agevolato previsto per le ONLUS, di cui fanno parte di diritto.